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SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO

Presso i Centri per l’impiego la persona in cerca di occupazione troverà un operatore qualificato in grado fornire tutte le informazioni, e soprattutto le indicazioni per utilizzarle al meglio, per ottimizzare la ricerca di lavoro, per conoscere le opportunità di lavoro presenti sul territorio locale, per comprendere meglio le sue reali prospettive di occupazione, vagliare l’eventuale necessità di formazione e/o riqualificazione, capire quali competenze possiede, e come usarle al meglio, informarsi sulla normativa in materia di lavoro.

Particolare attenzione è stata rivolta ai giovani con una sezione a loro dedicata denominata “giovani e lavoro – i nuovi canali di inserimento al lavoro” dove si propongono tirocini formativi e di orientamento/stage/apprendistato/formazione, ossia i nuovi percorsi da intraprendere finalizzati ad acquisire una professionalità.
L’APPRENDISTATO
IN COSA CONSISTE?

L’apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro che permette di avvicinare il mondo della scuola e quello del lavoro.
E’ una risorsa per le imprese che attraverso la formazione impartita all’apprendista, consente al giovane di conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, con la possibilità, al temine del contratto di apprendistato, di trasformarlo in rapporto di lavoro stabile.

A CHI SI APPLICA ?

L’età minima per essere assunti come apprendisti è stata fissata a 16 anni, mentre l’età massima è stata elevata a 24 anni non compiuti, qualora l’apprendista sia portatore di handicap il limite d’età massima viene fissato a 28 anni.
L’apprendistato è permesso in tutti i settori lavorativi compreso quello agricolo.

COME AVVIENE L’ASSUNZIONE?

Il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dall’Ispettorato del Lavoro, precisando le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che otterranno al termine del periodo d’apprendistato.
L’assunzione deve essere obbligatoriamente preceduta da visita medica di idoneità alle mansioni.

QUANTO DURA L’APPRENDISTATO?

La durata varia a seconda dei settori produttivi e dei C.C.N.L. applicati, essa non potrà essere inferiore a 18 mesi e superiore ai 4 anni, nel settore dell’artigianato la durata massima del periodo di apprendistato è fissata in 5 anni.

APPRENDISTATO E FORMAZIONE

L’apprendistato assolve l’obbligo formativo poiché la formazione dell’apprendista - che dovrà essere effettuata all’esterno dell’impresa presso i Centri di Formazione Professionale - che a loro volta dovranno poi certificare l’avvenuta formazione e il livello di formazione raggiunto.
Le ore formative sono fissate in almeno 120 ore annue, con la previsione di un impegno ridotto solo per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere.

CONTRATTO FORMAZIONE

IN COSA CONSISTE?

Con il contratto di formazione l’azienda si impegna a fornire al giovane assunto una preparazione professionale mediante corsi teorici ed affiancamento ad operai provetti ed in cambio l’azienda ottiene sgravi contributivi .
E’ prevista l'assunzione "nominativa" di giovani fra i 16 e i 32 anni iscritti alle liste di collocamento.

QUALI AZIENDE?

Tutte le aziende in possesso di specifico progetto di formazione e lavoro approvato possono assumere con contratto di formazione.
Esistono due tipologie di contratto di formazione e lavoro:
- il tipo A o CFL finalizzato all'acquisizione di professionalità medio alte. Questo contratto può avere durata
  massima pari a 24 mesi e prevede un obbligo formativo (formazione teorica) da 80 a 130 ore
  complessive, in relazione alla professionalità da occupare;
- il tipo B o CFL finalizzato all'inserimento nel mercato del lavoro per professionalità basse. La durata di
  questo contratto può essere al massimo di 12 mesi, mentre la formazione teorica prevista è di 20 ore
  complessive.
Le ore di formazione teorica sono regolarmente retribuite.

N.B. Il lavoratore assunto con contratto di formazione viene inquadrato in un livello inferiore a quello di arrivo alla scadenza del contratto, consentendo così un ulteriore risparmio per il datore di lavoro.
Il contratto di formazione e lavoro è compatibile con il contratto a tempo parziale, purchè venga garantita la necessaria formazione.

LA FORMAZIONE
In una economia che richiede sempre più continui adattamenti delle conoscenze, a fronte di una sempre più pressante richiesta di personale qualificato, la formazione professionale riveste un ruolo di primo piano, da qui la necessità di soddisfare le esigenze formative che possono emergere nel corso della vita lavorativa, da parte di lavoratori sia disoccupati che occupati.
La formazione professionale intesa quindi, non più solo come attività rivolta ai ragazzi - anche se le recenti disposizioni istituiscono l’obbligo formativo fino all’età di 18 anni dando a tutti i giovani una opportunità di completare il percorso formativo attraverso il conseguimento di un diploma o qualifica professionale – ma continua ed in grado di rendere i lavoratori più “forti” e nuovamente spendibili nel mercato del lavoro.
Gli indirizzi dei Centri di formazione operanti sul territorio della provincia di Pavia con l’offerta formativa proposta sono consultabili alla sezione dedicata alla formazione formnet.html.
IL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
IN COSA CONSISTE?

Per il lavoratore è un inserimento temporaneo in aziende private che agevola le scelte professionali mediante la conoscenza diretta dei processi produttivi

Per le aziende uno strumento che facilita la preselezione del personale senza comportare obblighi di assunzione; infatti il tirocinio non è considerato un rapporto di lavoro.

QUALI AZIENDE?

Tutte le aziende, con almeno 1 dipendente a tempo indeterminato possono stipulare una convenzione con uno seguenti Enti promotori:
- Centro per l’Impiego
- Centri di formazione ed orientamento
- Università e Scuole
- Comunità terapeutiche

I BENEFICIARI?

- Persone in cerca di impiego iscritte nelle liste di collocamento
- Studenti di scuole primarie, secondarie ed universitarie
- allievi di corsi di formazione professionale
- persone con diploma che frequentano corsi di perfezionamento o specializzazione

CHE DURATA HA IL TIROCINIO?

- 4 mesi per studenti di scuole secondarie
- 6 mesi per disoccupati, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione
- 12 mesi per laureandi o laureati da meno di 18 mesi e per persone svantaggiate
- 24 mesi per soggetti portatori di handicap

NOTA BENE

Al termine del tirocinio, l’azienda può rilasciare un attestato di frequenza

A CHI RIVOLGERSI?
Le persone disponibili ad effettuare tirocini in aziende possono dare la propria candidatura presso i Centri per l’Impiego

NOTIZIE UTILI

Il tirocinio rientra in un progetto personale di formazione e di ricerca del lavoro utile per l’arricchimento del proprio curriculum vitae, in molti casi costituisce il presupposto per un inserimento lavorativo stabile.