Formalavoro / Lavoro     

ASSUNZIONI DI LAVORATORI IN LISTA DI MOBILITA’ CON INDENNITA’
Art. c.5 e 9 Legge 223/91 Art. 8 c. 2 e 4 Legge 223/91 art.2 c.1 Legge 451/94

I LAVORATORI INTERESSATI SONO:
i lavoratori in mobilità con indennità

I DATORI DI LAVORO CHE POSSONO BENFICIARNE SONO:
tutti i datori di lavoro, purchè non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere.

TIPO DI CONTRATTO
l’assunzione può essere sia a tempo indeterminato che determinato (anche part-time) per non più di 12 mesi

INCENTIVAZIONE:
In caso di assunzione a tempo indeterminato: la contribuzione fissa a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti per 18 mesi; se l’assunzione è a tempo pieno indeterminato, al datore di lavoro è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore.
Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a 12 e, per i lavoratori superiori a 50 anni, per un numero superiore a 24 mesi.
Per le imprese operanti nelle aree del Centro-Nord con elevato tasso di disoccupazione il predetto periodo per i lavoratori superiori a 50 anni è elevato a 36 mesi
se l’assunzione è a tempo determinato pieno la contribuzione fissa a circo del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti per tutta la durata del contratto.
se l’assunzione a tempo determinato, nel corso del suo svolgimento, viene trasformata a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi .Inoltre spetta al datore di lavoro il contributo relativo all’indennità di mobilità spettante al lavoratore come per le assunzioni a tempo pieno indeterminato come sopra.