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PRINCIPI INNOVATIVI DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 RECANTE “NORME SUL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI”


La legge 12 Marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, entrata in vigore il 18 Gennaio 2000, costituisce la nuova disciplina sul collocamento obbligatorio in luogo dell’abrogata legge 2 Aprile 1968, n. 482.

La normativa introdotta dalla legge 68 rappresenta una profonda innovazione nel settore della integrazione lavorativa dei disabili, introducendo una disciplina ispirata al concetto di “collocamento mirato”, cioè individualizzato in rapporto alla concreta capacità lavorativa del singolo soggetto disabile, ed affiancando agli strumenti che impongono un obbligo (quote di riserva sulle assunzioni) la previsione di misure di incentivazione per le imprese.

In questo contesto si assiste da un lato alla riduzione percentuale della quota di riserva da assegnare ai disabili in relazione al totale dei posti di lavoro, per le imprese di maggiori dimensioni e dall’altro ad una estensione della platea delle imprese destinatarie degli obblighi di assunzione, ricomprendendo anche quelle aventi un numero di dipendenti compreso tra i 15 e 35 (precedentemente escluse).

Essa ridefinisce il quadro degli strumenti per l’accesso al lavoro e modifica radicalmente gli obiettivi perseguiti dalla pregressa disciplina, cancellando il sistema burocratico impositivo, strettamente connesso alla funzione sostanzialmente assistenziale – sostitutiva dello Stato – cui era improntato il precedente sistema, sostituendolo con il concetto di collocamento mirato e con i relativi strumenti di agevolazione e personalizzazione degli interventi, che si sostanziano in analisi delle caratteristiche del posto di lavoro e una attivazione di azioni positive e di sostegno nonché una rimozione di problemi ambientali e relazionali, che rendono difficile l’inserimento del disabile nell’attività lavorativa.

PRINCIPALI INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 68/99

La nuova disciplina prevede:
- l’introduzione del concetto di “inserimenti mirato”;
- previsione di agevolazioni contributive per le imprese;
- riduzione della percentuale di riserva per le imprese di maggiori dimensioni;
- estensione dell’obbligo (nella misura di un lavoratore) alle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti in caso di nuove assunzioni.

Inoltre tra gli aspetti significativi della riforma si segnalano:
- il decentramento amministrativo , che consente la convergenza in un unico livello istituzionale di tutte le forme di attività destinate all’inserimento;
- la possibilità di iscrizione sino all’età pensionabile (le donne fino a 60 anni – gli uomini fino a 65 anni di età);
- il superamento della ripartizione della quota di riserva secondo liste differenziate per categorie di soggetti tutelati;
- il maggiore adattamento nel rapportare le misure della quota di riserva a quella dell’azienda;
- l’incremento delle sanzioni e la loro unificazione nella forma delle sanzioni amministrative;
- l’incoraggiamento ad una maggiore collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali;
- la stipula di convenzioni.

Con la stiplula di convenzioni si intende favorire la programmazione delle assunzioni al fine di assicurare al lavoratore disabile un avviamento confacente alle sue caratteristiche professionali ed umane e, nel contempo, al datore di lavoro una professione qualitativa e quantitativa degli inserimenti al lavoro, in funzione di specificità tecniche ed organizzative delle aziende. Alle convenzioni, inoltre, è legato l’accesso a misure agevolative per i datori di lavoro, che le stipulano avvalendosi del Fondo Nazionale al Lavoro dei disabili, stanziato dallo Stato.