|
OBBLIGO FORMATIVO
Con l’istituzione
dell’obbligo formativo stabilito dall’art.16
della Legge n.144/1999 e confermato dalla Legge n.53/2003
di riforma della scuola (Moratti) - che parla di “diritto
all’istruzione e alla formazione” per almeno
12 anni - viene introdotto l’obbligo di proseguire
nella formazione fino a 18 anni per tutti gli studenti
che escono dalla terza media.
In pratica, terminata la terza media, si deve continuare
a frequentare una istituzione scolastica o svolgere attività
formative, fino al conseguimento di una qualifica.
Si può scegliere fra il sistema dei licei, che
durano 5 anni, e quello dei corsi di istruzione e formazione
professionale che, dopo 3 anni, rilasciano una qualifica
ma che, comunque, permettono anche, per chi lo volesse,
di proseguire per altri 2 e accedere all’esame di
stato.
Dopo il primo anno di questi due percorsi, se non si è
convinti della strada intrapresa, avendo già compiuto
15 anni, si può entrare nel mondo del lavoro attraverso
il contratto di apprendistato.
Anche in questo caso, però, sono previsti momenti
di formazione (un certo numero di ore prefissato in base
alle categorie di appartenenza) e sempre in orario di
lavoro.
L’articolazione specifica dei tre percorsi (licei,
formazione professionale e apprendistato) sarà
meglio definita quando la riforma della scuola andrà
completamente a regime.
E’ sempre possibile aver informazioni aggiornate
sugli indirizzi scolastici, sulla formazione professionale
e sull’apprendistato *rivolgendosi:
|