IL
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
E’ un accordo di carattere formativo che implica
una forma scritta e che deve indicare la prestazione
che dovrà svolgere l'apprendista.
Inoltre prevede la stesura di un piano formativo
e della qualifica che conseguirà al termine
del rapporto di lavoro. Possono beneficiare dell'apprendistato
di formazione i giovani che vanno dai 15 ai 18 anni
e la durata del contratto non può superare
i tre anni; da due a sei anni invece per l'apprendistato
professionalizzante diretto a giovani dai 18 ai 29
anni.
IL CONTRATTO
DI INSERIMENTO
Sostituisce l'ormai datato contratto di formazione
e lavoro, rimasto in vigore solo per il settore
della Pubblica Amministrazione. Come per il contratto
di apprendistato, c'è la necessità
di una forma scritta e di un'indicazione precisa
del progetto individuale di inserimento.
I soggetti destinatari sono:
le persone di età compresa
tra i 18 e i 29 anni
i disoccupati di lunga durata tra i 29 e i 32
anni
i lavoratori con più di 50 anni senza lavoro
le persone che vogliono ricominciare a lavorare
dopo un'inattività di due anni
donne di qualsiasi età che risiedano in
regioni dove il tasso di disoccupazione arriva
al 20%
uomini di qualsiasi età affette da handicap
fisici, mentali o psichici.
Il contratto di inserimento prevede una durata che
va da 9 a 18 mesi complessivi, fino a 36 mesi per
i portatori di handicap.
IL LAVORO
PART TIME
La riforma ha anche rivisitato il lavoro part time;
le principali novità:
a)i l datore di lavoro può
richiedere, al lavoratore part-time orizzontale,
anche a tempo determinato, l’effettuazione
di ore supplementari (il consenso del lavoratore
è necessario solo se manca la relativa
regolamentazione contrattuale);
b) il datore di lavoro può richiedere,
al lavoratore part-time verticale o misto, anche
a tempo determinato, l’effettuazione di
straordinario.
IL LAVORO A PROGETTO
Con la Riforma Biagi il contratto di collaborazione
coordinata e continuativa (co.co.co.) viene sostituito
dal lavoro a progetto. La collaborazione dovrà
essere riconducibile ad uno o più progetti
(a un programma di lavoro o a fasi di un programma
di lavoro) determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore in funzione del
risultato.
IL CONTRATTO
DI TIROCINIO ESTIVO
Mira ad agevolare gli studenti nella scelta professionale
e a permettere loro di orientarsi meglio nel mondo
del lavoro. La durata non supera i 3 mesi e si svolge
nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico
e/o scolastico e l'inizio di quello successivo.
Come per la formula stage l'azienda che ospita il
tirocinante non ha l'obbligo di pagare il lavoratore,
nel caso invece volesse non può superare
il compenso economico di 600 euro.
O semplicemente "job
sharing" prevede l´assunzione in solido
da parte di due o più lavoratori dell´esecuzione
di un´unica ed prestazione lavorativa. Ogni
lavoratore è comunque direttamente e personalmente
responsabile dell’adempimento dell’intera
prestazione lavorativa. Il salario o lo stipendio
è rapportato alle ore lavorate.
IL LAVORO IN AFFITTO
E’ una tipologia contrattuale attualmente
già utilizzata dalle agenzie interinali ma
con questo nuovo decreto legislativo il contratto
di "somministrazione di lavoro" detto
anche "staff leasing" può essere
utilizzato sia a termine sia a tempo indeterminato
ed esteso anche per i lavori tipo le attività
di marketing, la gestione dei call centers, la consulenza
informatica e quella direzionale, l´assistenza
e la cura alla persona, la gestione delle biblioteche,
la vigilanza ed il facchinaggio.
IL LAVORO OCCASIONALE
ED ACCESSORIO
Gestito attraverso appositi voucher prepagati che
saranno acquistati dalle famiglie direttamente presso
le agenzie del lavoro. Con tale fattispecie contrattuale
potranno essere regolamentate attività lavorative
quali baby sittering, badanti , ripetizioni, ecc.
IL
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
Grazie alla riforma alcune categorie di lavoratori
(casalinghe, disoccupati, studenti) potranno svolgere
piccoli lavori occasionali e ricevere dalle aziende
o dalle famiglie un buono orario "prepagato"
che comprende sia la retribuzione sia la previdenza
e l'assicurazione contro gli infortuni.
IL LAVORO
A CHIAMATA
Detto anche "job on call" o "intermittente":
il lavoratore rende la propria disponibilità
a prestare lavoro nell’arco di un tempo predefinito
anche se l´azienda può limitarsi ad
utilizzarlo in funzione del soddisfacimento delle
esigenze produttive con un preavviso di 48 ore.
E´ prevista un´"indennità
di disponibilità".
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